La complessità di questa gestione scaturisce, a nostro giudizio, dalla assimilazione del sistema scolastico ad una azienda dove, però, non sono mai state risolte le contraddizioni di una forzata applicazione di norme la cui cogenza è maturata in un contesto tipicamente aziendale con obiettivi, contesti, risorse umane ed economiche decisamente diverse da quelle di una istituzione scolastica.
Obiettivo del programma Adenzia Scuola Compliance è quello di garantire al Dirigente Scolastico il puntuale adempimento di tutte le formalità previste dall’applicazione delle norme obbligatorie presenti nella scuola, intervenendo e supportando il D.S. in tutte quelle fasi dove, la non formale esecuzione, anche involontaria, può degenerare in sanzioni o peggio in reati penali.
Gli ambiti di riferimento del programma Adenzia Scuola Compliance sono 4 (di cui 3 obbligatori) quali: Sicurezza sul Lavoro, GDPR, ed oggi Covid 19 il quarto, la Cyber Security considerato l’attuale livello di digitalizzazione, è complementare alla corretta applicazione e gestione dei primi 3
Riportiamo stralcio di un report che in dettaglio evidenzia alcune delle argomentazioni che ci hanno portato a creare il programma ASC.
Obblighi e sanzioni in caso di inadempienza del Dirigente Scolastico in base al combinato disposto dell’Art.18 c.1 c.2 e dell’Art.55 c.5 del D.Lgs. 81/08. Le sanzioni sono aggiornate ai sensi della Legge di Stabilità n.145/2018
Obblighi (Art. 18 comma 1)
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente D.L..;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
Sanzioni ai sensi dell’Art. 55 c.5
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro [Art. 55 co. 5 lett. a)]
(sanzione riportata per violazione dell’Art. 43 c.1 lettera b) )
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)
A margine di queste considerazioni vogliamo però anche ricordare che dove non arriva l’obbligatorietà di una norma non è di secondaria importanza il mancato rispetto di procedure previste per le attività di gestione complementari, basta immaginare i danni derivanti dalla crittografazione di tutti i dati di una scuola provocati da Virus informatici causati dalla mancanza di sistematici Back Up di dati.